Intervenendo in materia, con la circolare n. 21/E del 25 maggio 2016, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’obbligo di applicazione dell’inversione contabile, ai sensi dell’art. 17, comma 6, lettera c), D.P.R. n. 633/1972, riguarda soltanto le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio.
Il reverse charge non trova, invece, applicazione per la fase del commercio al dettaglio, la cui attività è di regola caratterizzata da una frequenza tale da rendere particolarmente onerosa l’applicazione dell’inversione contabile, in ragione della qualità di soggetto passivo del cessionario-cliente.
Con riguardo all’ambito oggettivo, il reverse charge è applicabile anche alle cessioni, territorialmente rilevanti in Italia, effettuate tra soggetti passivi, dei seguenti prodotti:
console da gioco (NC 9504 50 00);
tablet PC (NC 8471 30 00);
Laptop (NC 8471 30 00).
L’Agenzia delle Entrate (Direzione Regionale del Lazio) ha chiarito, in risposta ad un recente interpello, che il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge) deve essere applicato anche nel caso in cui il cessionario utilizzi i pc, tablet e laptop come beni strumentali.
L’art. 17, comma 6, lettera c) del Dpr 633/72 prevede che l’inversione contabile debba essere applicata «alle cessioni di console da gioco, tablet pc e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale» spostando in capo al cessionario l’onere di pagamento dell’imposta attraverso il meccanismo del reverse charge.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in questa situazione, il cedente, non essendo obbligato a verificare le future intenzioni del cessionario sulla successiva rivendita o meno del bene, dovrà emettere fattura senza addebitare l’imposta al cessionario. Quindi, il cessionario, anche quando non intende rivendere il bene acquistato dal grossista, non è qualificabile come utilizzatore finale del bene e l’acquisto continua ad esser considerato come effettuato in una fase distributiva che precede il dettaglio da cui deriva l’assoggettabilità ad inversione contabile dell’operazione.
Riassumendo, quando dovrai effettuare una cessione dei seguenti beni: console da gioco, tablet Pc, Laptop, dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unita’ centrali di elaborazione, a soggetti titolari di partita Iva, dovrai sempre applicare il reverse charge ( non applicando quindi l’IVA in fattura), indicando la relativa normativa di riferimento nelle fatture che andrai a emettere “reverse charge art. 17 comma 6 lettera c) DPR 633/72”